LE AZIONI DI APN IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE PER NAZIONALITA’
Corte d’Appello di Milano, sentenza del 28 ottobre 2019. Apn, Asgi. Naga, Fondazione Piccini contro Regione Lombardia.
L’associazione ha agito per contestare dei cartelli che vietavano l’ingresso col volto coperto negli ospedali e negli enti del servizio sanitario, indicando espressamente nel cartello anche il caso del velo integrale indossato per motivi religiose, che avrebbe dovuto ricevere invece – secondo l’associazione – un trattamento specifico che tenesse conto di eventuali possibili soluzioni alternative idonee a tutelare l’identità religiosa.
La Corte ha ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza e troppo complesso prevedere soluzioni alternative. Ha però riconosciuto che le modalità del divieto adottato dalla Regioni sono frutto di una “una modalità comunicativa piuttosto grezza e dalle incerte conseguenze” che “alcune delle argomentazioni spese dagli appellanti sono condivisibili” e ha anche censurato “la mancata disponibilità della Regione ad una ipotesi transattiva proposta anche dalla Corte che appariva del tutto ragionevole”. Per tutelare il diritto alla libertà religiosa e parimenti tutelare il diritto all’identificazione per questioni di sicurezza occorrerebbe, secondo la Corte, adottare provvedimenti o atti amministrativi analitici o indicazioni scritte più articolate, necessariamente differenziate a seconda delle plurime e diverse strutture del SSR
REDDITO DI CITTADINANZA
Circolare Inps n. 100 del 5.07.2019 che blocca l’esame delle domande dei cittadini stranieri. In data 10 settembre 2019, dopo aver inutilmente sollecitato l’INPS senza ottenere risposta, Apn, Asgi, Fondazione Guido Piccini e NAGA hanno depositato ricorso chiedendo al Tribunale di ordinare all’INPS di modificare circolare e procedere all’esame delle domande presentate dai cittadini stranieri alle stesse condizioni previste per gli italiani. Una volta ricevuto il ricorso notificato l’INPS, pochi giorni prima dell’udienza ha emanato il decreto 21.10.2019 pubblicato sulla GU solo in dicembre, con il quale ha sbloccato i procedimenti per l’attribuzione del reddito di cittadinanza agli stranieri. Il giudizio è stato pertanto abbandonato
In data 26.07.2019 Apn e Asgi hanno depositato ricorso contro il Comune di Sesto San Giovanni (MI) per il depennamento dalla graduatoria degli alloggi ERP di tutti gli stranieri che non producono il certificato del paese di origine attestante l’assenza di proprietà. Il giudizio è attualmente in corso
In data 25.07.2019 Apn, Asgi e Naga hanno depositato ricorso contro il Ministero dell’interno contro il bando del Ministero dell’Interno per l’attribuzione dei fondi UNRRA che prevedeva inizialmente l’attribuzione ai soli enti che svolgono attività a favore dei soli italiani; dopo il deposito del ricorso (e dopo aver ignorato le lettere preventivamente inviate dalle associazioni) il Ministero ha modificato il bando dapprima prevedendo che i fondi sarebbero stati assegnati di preferenza agli enti che svolgono attività in favore degli italiani e poi eliminando ogni riferimento alla cittadinanza degli italiani. Il giudizio tuttavia prosegue sia per l’accertamento della intervenuta discriminazione sia perchè comunque il bando, mai revocato ma solo “chiarito” da successive comunicazioni, ha avuto comunque l’effetto di sollecitare gli enti a predisporre interventi in favore dei soli italiani e il Ministero non ha mai previsto la possibilità di modificare i programmi inizialmente depositati
Tribunale di Milano, ordinanza del 13 giugno 2019. Soci Apn in rappresentanza di Intrecci Società Coop soc.
Il Tribunale ha affermato che la condotta posta in essere dalla testata giornalistica Libero Quotidiano, consistente nell’aver pubblicato un articolo dal titolo “Elenco di papponi che si arricchiscono con la tratta dei neri” riferendosi a diverse Cooperative tra cui la ricorrente “Intrecci Società cooperativa sociale”, costituisce diffamazione a mezzo stampa non scriminata dal diritto di cronaca e deve pertanto essere rimosso dai motori di ricerca generali, comportando un obbligo di risarcimento del danno in favore della ricorrente
Corte d’Appello di Milano, sentenza del 14 maggio 2019. Regione Lombardia contro Apn. Asgi, Comune di Milano.
La Corte ha affermato che è irragionevole, e quindi discriminatorio, subordinare il bonus bebé regionale istituito con delibera n. 42152 dell’8 ottobre 2015 al requisito di cinque anni continuativi di residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori del nuovo nato, in quanto tale provvidenza è diretta a famiglie in particolari condizioni di fragilità e non è possibile presumere che lo stato di bisogno di chi risieda nella Regione da meno di cinque anni sia minore rispetto a chi vi risieda da più anni; in particolare per i cittadini extra UE, è del tutto eccezionale il caso in cui l’intero nucleo familiare faccia ingresso contemporaneamente sul territorio nazionale ed acquisisca pertanto la residenza nello stesso momento. La sentenza è passata in giudicato e la Regione vi ha dato esecuzione; molte famiglie originariamente escluse hanno potuto percepire la prestazione. La Regione ha tuttavia mantenuto il requisito con altre delibere relative ad anni successivi e quindi si stanno valutando ulteriori azioni.
Corte d’Appello di Milano, sentenza del 25 marzo 2019 . Azione promossa da Apn, Asgi, Anolf contro la Regione Lombardia.
La Corte ha affermato che costituisce violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 2 co. 2 TUI, la previsione del requisito della prestazione di una attività lavorativa regolare – anche non continuativa e per i soli cittadini stranieri – ai fini dell’accesso al Fondo sostegno affitti stabilito dalla delibera della giunta regionale lombarda n. 3495/2015 confliggendo altresì con il generale regime per l’erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all’art. 41 TU immigrazione oltreché con l’art. 3 della Costituzione.
In data 27.03.2019 avvocati soci di Apn hanno depositato ricorso contro il Comune di Vimercate (MB) per il rifiuto di procedere con l’iscrizione anagrafica di un richiedente asilo. A seguito del ricorso il Comune ha diramato una circolare con la quale riconosce il diritto all’iscrizione; è cosi cessata così nel merito la materia del contendere e il giudizio è stato abbandonato
4 dicembre 2018 – COMUNICATO STAMPA
DISCRIMINATORIA LA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL “FONDO AFFITTI”: GLI STRANIERI ILLEGITTIMAMENTE ESCLUSI SARANNO ORA AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
La Corte d’Appello di Milano ha deciso su una causa proposta da una cittadina di El Salvador e dalle Associazioni ASGI e APN, che era in precedenza finita anche davanti alla Corte Costituzionale: il requisito, richiesto dalla Regione, dell’esercizio di regolare attività lavorativa e della residenza in Regione per almeno 5 anni, è illegittimo e gli stranieri devono essere ammessi a parità di condizione con i cittadini italiani.
La vicenda riguarda il “fondo sostegno affitti” un contributo economico alla locazione riservato alle famiglie in condizioni di povertà (cioè con meno di 7000 euro di ISEE) introdotto con L. n. 431/1998 poi modificata con L. n. 133/2008. Il contributo consentiva alle famiglie di ottenere una somma pari a due canoni di locazione, con un massimo di 1200 euro.
Nel predisporre il bando la Regione Lombardia aveva indicato, per gli stranieri, il requisito della residenza di almeno 10 anni nello Stato o 5 nella regione che era effettivamente previsto dalla L. del 2008 e aveva anche aggiunto, sempre per i soli stranieri, il requisito della “regolare attività lavorativa”.
La Corte d’Appello di Milano aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale della norma e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 166/18, ha dichiarato l’irragionevolezza e dunque l’incostituzionalità del requisito di lungo-residenza.
Il giudizio è quindi ripreso davanti alla Corte d’Appello, che con il dispositivo di sentenza emesso oggi (presidente dr. Picciau, giudici a latere dr.ssa Dossi e dr.ssa Bove) ha dichiarato discriminatorio anche il requisito dell’esercizio di regolare attività lavorativa, ordinando alla Regione di ammettere gli stranieri al beneficio, a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Ora la Regione dovrà riformulare il bando, garantendo l’uguaglianza tra italiani e stranieri e consentendo la presentazione di nuove domande.
ASGI e APN, che nel giudizio erano difesi dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, sottolineano che la decisione della Corte milanese, e prima ancora quella della Corte Costituzionale, rappresentano un ulteriore passo verso una effettiva uguaglianza tra italiani e stranieri che dà applicazione a uno dei principi fondanti della nostra democrazia , che garantisce effettiva integrazione tra le diverse comunità e con essa il progresso sociale, contrastando le tendenze di una parte della politica a creare divisione e contrapposizioni sulla base della cittadinanza.
ASGI e APN invitano la Regione a dare immediata applicazione alla decisione e le organizzazioni degli inquilini a vigilare affinché i soggetti stranieri ricevano una adeguata informazione e possano presentare domanda secondo i nuovi requisiti egualitari imposti dalla decisione giudiziaria.
APN – Associazione Avvocati per Niente onlus
ASGI – Associazione studi Giuridici sull’immigrazione
23 novembre 2018 – COMUNICATO STAMPA
I COMUNI DI INZAGO, COLOGNO MONZESE E GALLARATE CONDANNATI PER DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI RICHIEDENTI ASILO.
Secondo il Tribunale di Milano, adottare le ordinanze sindacali sulla base della presunta pericolosità dei richiedenti asilo costituisce molestia discriminatoria per ragioni etniche e razziali; i comuni condannati a pubblicare la decisione e a risarcire il danno.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Milano nasce nel settembre 2017 allorchè numerosi Sindaci leghisti avevano adottato un unico modello di “ordinanza sindacale contingibile e urgente” con la quale avevano imposto una serie di oneri procedimentali a tutti i privati che intendessero mettere a disposizione i propri immobili per attività di accoglienza dei richiedenti asilo mediante convenzioni con la Prefettura.
Dopo pochi mesi, gran parte delle ordinanze erano state revocate a seguito di interventi dei Prefetti che avevano segnalato l’illegittimità delle ordinanze e in qualche caso avevano anche proposto ricorso al TAR contro i Comuni.
Anche ASGI, NAGA e APN, assistite dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, avevano proposto ricorso contro i Comuni che non avevano tempestivamente revocato le ordinanze (in Lombardia INZAGO, COLOGNO MONZESE, GALLARATE e altri in provincia di Bergamo) facendo valere il carattere discriminatorio delle ordinanze che qualificavano la presenza dei richiedenti asilo come un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza urbana.
Questa impostazione è stata pienamente accolta dal Tribunale di Milano (I sezione, giudice dott.ssa Paola Gandolfi, ordinanze del 21 e 22 novembre) che ha accertato il carattere discriminatorio delle ordinanze, ha condannato i Comuni a pubblicare la decisione su “La prealpina” e sul sito del Comune e a un risarcimento del danno “da discriminazione” nella misura simbolica di 1000 euro a favore di ciascuna associazione.
Le associazioni che hanno proposto ricorso esprimono soddisfazione per questa decisione che mette un freno a quell’opera di diffusione della paura e della avversione nei confronti dei richiedenti asilo perseguita da alcune forze politiche e spesso anche dalle istituzioni e che rischia di condurre alla demolizione del sistema di accoglienza.
ASGI – Associazione studi Giuridici sull’immigrazione
NAGA – Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti
APN – Associazione Avvocati per Niente onlus
19 novembre 2018 – ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
In data 19 novembre 2018 il Tribunale di Milano, nel procedimento promossoda Associazione Avvocati per Niente Onlus (Apn) e Associazione StudiGiuridici sull’Immigrazione (ASGI):
– accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Milano consistente nell’aver introdotto requisiti non previsti dalla normativa sopra indicata per poter beneficiare del cd. “assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori”;
–ordina al Comune di Milano di eliminare la condotta discriminatoria attraverso l’estensione del beneficio assistenziale denominato “assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” agli stranieri, regolarmente presenti in Italia, residenti nel Comune di Milano, che ne facciano domanda e che siano titolari di permesso unico lavoro e ai familiari non-comunitari di cittadini dell’Unione;
–ordina al Comune di Milano la pubblicizzazione dell’ampliamento del novero dei beneficiari del “assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull’home page del proprio sito internet;
20 luglio 2018 – INCOSTITUZIONALE IMPORRE AGLI STRANIERI IL REQUISITO DI LUNGO-RESIDENZA PER ACCEDERE AL FONDO DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO
Con sentenza 166 depositata il 20.7.18 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, DL. 25.6.08 n. 112 che aveva introdotto, per l’accesso degli stranieri a un fondo per il sostegno alla locazione delle famiglie povere, il requisito di 10 anni di residenza nello Stato o 5 anni nella Regione.
11 giugno 2018 – MEDIATORI CULTURALI DEL MINISTERO GIUSTIZIA
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Concorso pubblico per esami per il profilo professionale di funzionario mediatore culturale. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da APN – Avvocati per Niente Onlus e ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione e ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento del Ministero nella parte in cui prevede tra i requisiti per l’accesso al concorso la cittadinanza italiana. La Sentenza
6 giugno 2018 – MOLESTIE RAZZISTE
Condannato il Sindaco di Albettone per “molestie” discriminatorie. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da APN – Avvocati per Niente Onlus e ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione e ha dichiarato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dal sindaco, con condanna al risarcimento del danno alle associazioni – La Sentenza
15 maggio 2018 – PREMIO ALLA NASCITA
Premio nascita di cui all’art. 1, comma 353 della L. 232/2016 a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti.
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello dell’INPS contro l’ ordinanza del Tribunale di Milano che – accogliendo un ricorso di ASGI, APN e Fondazione Piccini – aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto alle mamme lungosoggiornanti o titolari di protezione internazionale come preteso dall’INPS con la circolare n. 39/2017. La Sentenza
8 maggio 2017 – ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE
La Corte di Cassazione con sentenze n. 11165 e 11166 del 8 maggio 2017, ha riconosciuto il Diritto all’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 l. n. 448/1998 agli stranieri soggiornanti di lungo periodo anche per il periodo antecedente il luglio 2013 per il quale l’INPS e il Ministero del Lavoro negavano il diritto per asserita mancanza di copertura finanziaria da parte della L. 97/2013 di recepimento della direttiva 2003/109/CE. Le sentenze hanno anche riconosciuto la legittimazione attiva di APN nelle cause per discriminazione dello straniero:
La Sentenza n.11166 – La Sentenza n.11165
8 maggio 2017 – ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE
La Corte di Cassazione con sentenze n. 11165 e 11166 del 8 maggio 2017, ha riconosciuto il Diritto all’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 l. n. 448/1998 agli stranieri soggiornanti di lungo periodo anche per il periodo antecedente il luglio 2013 per il quale l’INPS e il Ministero del Lavoro negavano il diritto per asserita mancanza di copertura finanziaria da parte della L. 97/2013 di recepimento della direttiva 2003/109/CE. Le sentenze hanno anche riconosciuto la legittimazione attiva di APN nelle cause per discriminazione dello straniero.
2017 – ORDINANZE COMUNALI “ANTI-RICHIEDENTI ASILO”
Lettera ai prefetti di Milano, Brescia, Bergamo, Lecco e Varese per intervenire sulle ordinanze che sono state adottate – sulla base di un modello unico diffuso dal partito di governo in questi comuni – da molti sindaci della Lombardia in materia di accoglienza dei richiedenti asilo. A seguito dell’intervento del Prefetto – sollecitato anche con detta lettera – tutti i comuni hanno poi revocate le ordinanze.
7 novembre 2016 – FONDO AFFITTI
Ordinanza della Corte d’Appello di Milano di remissione alla Corte Costituzionale – Dichiara non manifestamente infondata in relazione all’art. 3 Cost. la questione di legittimità’ costituzionale dell’art. 11 co.13 d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. l33/2008 – riparto Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – previsione per gli immigrati del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione:
GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.13 del 29-3-2017
L’udienza avanti la Corte Costituzionale si è poi tenuta il 20.6.2018 e si è in attesa del deposito della sentenza.
5 aprile 2016 – SERVIZIO CIVILE
La Corte di Cassazione Sezioni Unite, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione, ha affermato il principio che l’apertura al servizio civile è per tutti i cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia. È discriminatorio escluderli.
5 marzo 2015 – ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO
Supplenze di insegnamento – Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da APN – Avvocati per Niente Onlus, ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, CUB SCUOLA- UNIVERSITA’-RICERCA, e dichiarato discriminatoria la previsione del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l’accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento (art. 3 co.1 lett.a) DM 353/2014).
1 agosto 2009 – ACCESSO AGLI ALLOGGI UNIVERSITARI
Il Tribunale di Milano ha dichiarato discriminatorio escludere gli studenti stranieri dal bando di concorso agli alloggi universitari della Provincia di Sondrio.
20 luglio 2009 – ACCESSO ALLA MANSIONE DI AUTISTA ATM
Il Tribunale di Milano ha dichiarato discriminatoria la richiesta della cittadinanza italiana tra i requisiti di selezione dalle offerte di lavoro e dalle proposte di assunzione da parte di A.T.M. Milano S.p.A
La norma che prevedeva il requisito della nazionalità per l’accesso alla mansione di autista è stata poi abrogata dalla L. 97/13.