“per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche’ la definitiva incapacita’ del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.” (art. 6, co.2 legge n.3/2012)
Da diverso tempo Apn promuove attività di formazione ed informazione sull’esistenza della legge per la composizione delle crisi da Sovraindebitamento (l. n. 3/212). La citata legge, infatti, è spesso apparsa come una possibile soluzione per le situazioni e le posizioni che l’associazione ha avuto in carico.
L’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Milano offre assistenza e consulenza (legale e finanziaria) per la valutazione della posizione, la predisposizione del piano e l’istanza di omologa al Giudice competente.
Poiché, come noto, è stato attuato l’obbligo di indicare la facoltà di ricorso a tale procedura anche nel precetto notificato al debitore, l’attività dell’OCC all’interno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano potrà essere un valido ed agevole punto di riferimento per la fattiva attuazione di questa facoltà.
Si ricorda che l’art. 6 della L. 3/12 : “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali è consentito al DEBITORE concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi”.
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Legge 27 gennaio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Entrata in vigore il 29/02/2012 :http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-01-30&task=dettaglio&numgu=24&redaz=012G0011&tmstp=1327998015987
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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Ordine degli Avvocati di Milano: https://www.ordineavvocatimilano.it/index.php?pgn=articolo&id=3720&idm=216
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Il Tribunale di Milano: https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=492