Il Tribunale di Milano, 5 marzo 2015, est. Perillo, APN, ASGI e CUB SCUOLA (avv.ti Guariso e Marzolla) c. MIUR in accoglimento del ricorso presentato da APN – Avvocati per Niente Onlus, ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, CUB SCUOLA-UNIVERSITA’-RICERCA, accerta e dichiara la natura discriminatoria dell’articolo 3, comma 1, lett. a) DM 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l’accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all’articolo 38 D.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell’articolo 2, comma 1, lett- VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani. Leggi sentenza

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