Da diverso tempo la nostra associazione promuove attività di formazione ed informazione sull’esistenza della legge per la composizione delle crisi da Sovraindebitamento (l. n. 3/212). La citata legge, infatti, è spesso apparsa come una possibile soluzione per le situazioni e le posizioni che abbiamo avuto in carico. In assenza di un Organismo deputato alla definizione del piano di ristrutturazione (che comporta anche l’intervento di un revisore contabile), non era possibile procedere con la presentazione delle domande. A questo si aggiungeva la scarsa conoscenza dello strumento da parte dei creditori, che raramente si sono resi disponibili a valutare le soluzioni proposte in questa chiave.

Per questo motivo, APN ha avviato un dialogo con il Consiglio dell’Ordine per sollecitare la costituzione di un organismo di composizione della crisi (OCC), sulla base della successiva legge che riconosceva agli Ordini Professionali la facoltà di farsi accreditare per tale funzione.

Con favore abbiamo, pertanto, accolto la notizia del percorso intrapreso per ottenere il riconoscimento, come avvenuto lo scorso 1° aprile 2016 con iscrizione dl n. 34 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Con altrettanto piacere diamo notizia dell’indirizzo del sito www.ordineavvocatimilano.it dove è possibile scaricare l’Istanza per accedere alla procedura.

L’Organismo di Composizione della Crisi potrà quindi offrire assistenza e consulenza (legale e finanziaria) per la valutazione della posizione, la predisposizione del piano e l’istanza di omologa al Giudice competente.

Poiché, come noto, di recente è stato attuato l’obbligo di indicare la facoltà di ricorso a tale procedura anche nel precetto notificato al debitore, l’attività dell’OCC all’interno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano potrà essere un valido ed agevole punto di riferimento per la fattiva attuazione di questa facoltà.

Con riferimento, poi, al contenuto dell’Istanza, ci permettiamo unicamente di precisare che l’elenco dei “soggetti”, utile per identificare le modalità attuative del piano e le informazioni da raccogliere, potrebbe apparire limitativo e far sentire esclusi proprio i soggetti che, secondo la nostra esperienza, potrebbero trarre maggior agio dalla procedura: ci riferiamo a lavoratori dipendenti, disoccupati e/o pensionati. Soggetti che potrebbero eventualmente essere ricompresi nella categoria “consumatori”.

Al riguardo, ricordiamo l’art. 6 della L. 3/12 : “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali è consentito al DEBITORE concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi”. In sostanza, le definizioni sono fatte per l’uomo, ma l’uomo non è fatto per le definizioni.

Oggi, con ancora più convinzione, APN – con il gruppo per il sovra indebitamento – promuoverà la conoscenza dell’esistenza della legge richiamata e dell’esistenza dell’OCC presso il Consiglio dell’Ordine di Milano, facendo in modo che la notizia arrivi là dove il sito, probabilmente, non riuscirà mai ad arrivare!

Categorie: Giudiziario

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